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Condizioni Generali

1) PREMESSA: NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
Premesso che:
a) Il decreto legislativo n. 206 del 6.9.2005 dispone a protezione del consumatore che l'organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, debbano essere in possesso dell'autorizzazione amministrativa all'espletamento delle loro attività.
b) Il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. 206/05), che è documento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all'art. 19 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.
La nozione di "pacchetto turistico” (art. 84 del D. Lgs. 206/05) è la seguente:
"I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle 24 ore comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di cui all’art. 86 lett. i) e 86 lett. o) che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico”.

2) FONTI LEGISLATIVE
Il contratto si intende regolato oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore. Detto contratto sarà altresì disciplinato dalla L. 27.12.1977 n. 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.04.1970, nonché dal sovracitato Decreto Legislativo 206/05.

3) PRENOTAZIONI
L'accettazione delle iscrizioni è subordinata da parte dell'Organizzatore alla disponibilità di posti e si intende perfezionata al momento della conferma, anche a mezzo telematico, da parte dell'organizzatore stesso.
L'agenzia di viaggi intermediatrice, in possesso di regolare licenza, dovrà rilasciare al cliente copia del contratto di compravendita del pacchetto turistico non appena in possesso della conferma di cui al precedente paragrafo.

4) PAGAMENTI
All'atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto pari al 30%, più l'intera quota d'iscrizione; il saldo dovrà essere effettuato almeno trenta giorni prima della partenza. In caso di prenotazioni effettuate nei trenta giorni precedenti la data di partenza dovrà essere corrisposto l'intero ammontare del viaggio in una unica soluzione.
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce grave inadempimento contrattuale, di non scarsa rilevanza, tale da determinarne causa di risoluzione immediata di diritto del contratto, condiscendente diritto in capo all’organizzatore al risarcimento del danno patito. In particolare, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, dovranno essere risarcite all’organizzatore le somme da questi già corrisposte a terzi per la prenotazioni di voli interni o internazionali, di strutture alberghiere, per trasporti, per tasse o diritti di accesso, servizi turistici e così via. Resta salvo in ogni caso il maggior danno patito.

5) MODIFICHE DEL PACCHETTO TURISTICO
I prezzi indicati nel contratto possono essere modificati fino a 20 giorni precedenti la data fissata per la partenza e soltanto in seguito a variazioni di costi di trasporto, incluso il carburante, diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco e imbarco nei porti e negli aeroporti, tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed al costo dei servizi in vigore alla data della pubblicazione del programma come ivi riportata.
Se prima della partenza l'organizzatore è costretto a modificare in maniera significativa uno o più elementi essenziali del contratto, incluso il prezzo, egli è tenuto a darne tempestiva comunicazione in forma scritta al consumatore. A tali fini si considera significativa una modifica del prezzo superiore al 10% del medesimo, ovvero qualunque variazione su elementi configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato. Il consumatore che riceva una comunicazione modificativa di un elemento essenziale o della modifica del prezzo superiore al 10% avrà la facoltà di recedere dal contratto, senza corrispondere alcunché e con diritto alla restituzione di quanto già corrisposto, ovvero di accettare la modifica, che diverrà parte del contratto con la esatta individuazione delle variazioni e della incidenza delle stesse sul prezzo.
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione all'organizzatore o al venditore entro due giorni lavorativi da quando è venuto a conoscenza della modifica, che altrimenti si intende accettata.
L'organizzatore, qualora dopo la partenza non possa fornire una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del consumatore, e, qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, risarcirlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall'organizzatore venga rifiutata dal consumatore per serie, giustificate e comprovate ragioni, l'organizzatore fornirà, senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto, per il ritorno al luogo di partenza, o al diverso luogo eventualmente pattuito, soltanto se tale soluzione sia oggettivamente indispensabile, restituendo altresì la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quelle effettuate fino al momento del rientro anticipato.
Le modifiche da parte del consumatore a prenotazioni già accettate, obbligano l'organizzatore soltanto e nei limiti in cui possano essere soddisfatte. In ogni caso la richiesta di modificare comporta l'addebito al consumatore delle maggiori spese sostenute.

6) RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza corrispondere alcunché, soltanto allorché gli venga comunicata la modifica di un elemento essenziale, ai sensi del precedente art. 5, nel qual caso, ove eserciti il recesso, ha diritto, in via alternativa, ad usufruire di un altro pacchetto turistico, ovvero ad essere rimborsato della parte del prezzo già corrisposto al momento del recesso.
Il pacchetto turistico di cui il consumatore decida di usufruire, dovrà essere di importo non inferiore a quello originariamente previsto. Se l'organizzatore o il venditore non sono in grado di proporre un pacchetto di importo equivalente o superiore, il consumatore ha diritto ad essere rimborsato della differenza.
Al consumatore che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti nei precedenti commi del presente articolo, saranno addebitate la quota di iscrizione, nonché a titolo di corrispettivo per il recesso somme non superiori a quelle che risultano dal catalogo, opuscolo o quant'altro.
Nel caso di gruppi precostituiti le somme di cui sopra verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.

7) SOSTITUZIONI
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) L'organizzatore ne sia informato per iscritto entro quattro giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazioni circa le generalità del cessionario;
b) Non vi ostino ragioni attinenti al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari, alla sistemazione alberghiera, ai servizi di trasporto o comunque tali da rendere impossibile la fruizione del pacchetto da parte di persona diversa dal cliente rinunciatario;
c) Il soggetto subentrante rimborsi all'organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata all'atto della comunicazione della cessione.
Il cliente rinunciatario dovrà in ogni caso corrispondere la quota d'iscrizione. Sarà inoltre solidamente responsabile con il cessionario per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo.

8) ANNULLAMENTO DEL SERVIZIO
Il consumatore può esercitare i diritti previsti dal precedente art. 6 commi 1 e 2, anche nel caso in cui prima della partenza, l'organizzatore, per qualsiasi ragione, tranne un fatto proprio del consumatore, comunichi la impossibilità di effettuare le prestazioni oggetto del pacchetto.
L'organizzatore può annullare il contratto per cause di forza maggiore oppure quando non sia stato raggiunto il numero minimo previsto dei partecipanti e sempre che ciò sia portato alla loro conoscenza nel termine di 20 giorni precedente l'inizio dei servizi turistici indicato dall'organizzatore.
In tal caso, così come nell'ipotesi del recesso di cui al precedente art. 6 commi 1 e 2, l'organizzatore sarà tenuto al solo rimborso delle somme percepite entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, escluso ogni ulteriore esborso.

9) OBBLIGO DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dell'itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
Essi inoltre dovranno attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornitegli dall'organizzatore nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico.
I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sovraesaminate obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire all'organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi di suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti di terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all'organizzatore, all'atto della prenotazione, quei particolari desiderati che potranno eventualmente formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione.

10) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La sistemazione alberghiera, in assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti pubbliche autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, è stabilita dall'organizzatore in base a propri criteri di valutazione degli standards di qualità.
In entrambi i casi, può succedere che il criterio di valutazione sia differente da quello applicato in Italia: pertanto alcuni alberghi potranno non corrispondere agli standard ufficiali italiani

11) RESPONSABILITA' DELL'ORGANIZZATORE
L'organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l'evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
L'organizzatore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che derivino da prestazioni di servizi fornite da terzi estranei e non facenti parti del pacchetto turistico, ovvero che derivino da iniziative autonome assunte dal viaggiatore nel corso dell'esecuzione del viaggio. Inoltre l'organizzatore non è responsabile del mancato utilizzo dei servizi dovuto a ritardi o cancellazioni dei vettori aerei, marittimi e terrestri.

12) LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dovuto dall'organizzatore non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità, sia a titolo contrattuale che extracontrattuale: e precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all'Aja nel 1955, la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario, la Convenzione di Parigi del 1962 sulla responsabilità degli albergatori, nel testo di cui agli art. 1783 e seguenti c.c., la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sulla responsabilità dell'organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio per danni diversi da quelli alla persona non può superare l'importo di 2000 Franchi oro Germinal per danno alle cose previsto dall'art.13 n°2 CCV e 5000 Franchi oro Germinal per qualsiasi altro danno e per quelli stabiliti dall'art.1783 Cod.Civ. Qualora il testo originario delle predette convenzioni avesse a subire emendamenti, o nuove convenzioni internazionali concernenti le prestazioni oggetto del pacchetto turistico entrassero in vigore, si applicheranno i limiti risarcitori previsti dalle fonti di diritto uniforme vigenti al momento del verificarsi dell’evento dannoso.

13) OBBLIGO DI ASSISTENZA
L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge e di contratto.
L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (art. 11), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.

14) SCIOPERI, SOSPENSIONI PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE, AVVENIMENTI BELLICI, DISORDINI CIVILI E MILITARI, SOMMOSSE, CALAMITA' NATURALI, SACCHEGGI, ATTI DI TERRORISMO
Questi fatti ed altri simili costituiscono causa di FORZA MAGGIORE e non sono imputabili all'organizzatore né al vettore. Eventuali spese supplementari sopportate dal partecipante non saranno pertanto rimborsate né tanto meno lo saranno le prestazioni che per tali cause venissero meno e non fossero recuperabili.

15) RECLAMI E DENUNCE
Il consumatore, a pena di decadenza, deve denunciare per iscritto, sotto forma di reclamo, all'organizzatore le difformità ed i vizi del pacchetto turistico, nonché le inadempienze nella sua organizzazione o realizzazione, all'atto stesso del loro verificarsi o, se non immediatamente riconoscibili, entro dieci giorni lavorativi dalla data del previsto rientro presso la località di partenza. Qualora i reclami siano presentati nel luogo di esecuzione delle prestazioni turistiche, l'organizzatore deve prestare al consumatore l'assistenza richiesta dal precedente art. 13 al fine di ricercare una pronta ed equa soluzione. Analogamente dovrà provvedere l'organizzatore, anche nel caso di reclamo presentato al termine dei servizi, garantendo in ogni caso una sollecita risposta alle richieste del consumatore.

16) BAGAGLIO
Il bagaglio viaggia a rischio e pericolo del partecipante, e l'organizzatore non può in nessun caso dichiararsi responsabile per l'eventuale perdita o danno. Il viaggiatore può in ogni caso stipulare una polizza di assicurazione.

17) RESPONSABILITA' DEI VETTORI
I vettori sono responsabili nei confronti dei viaggiatori limitatamente alla durata del trasporto con i loro mezzi in conformità a quanto da essi previsto nelle proprie condizioni di trasporto.

18) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E RIMPATRIO
Se non espressamente compreso nel prezzo, prima della partenza è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare presso gli uffici dell'organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall'annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli nonché stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.

19) FONDO DI GARANZIA
E' istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero delle Attività Produttive il Fondo Nazionale di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi (ai sensi dell'art. 100 D. Lgs. 206/05), in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell'organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze:
a) rimborso del prezzo versato
b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all'estero
Il fondo deve altresì fornire un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con Decreto ministeriale del 23/07/99, n. 349 pubblicato sulla G.U. n. 240 del 12/10/1999.

20) FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di residenza o di domicilio del consumatore.

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV:art. 1,n. 3 e n. 6; artt da 17 a 23; artt da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificatamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 4 1°comma; art. 5; art. 7; art. 8; art. 9; art 10 1° comma ; art. 11; art. 15; art. 17. L'applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminolgia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio, ecc...) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno, ecc..).

Informativa ai sensi della Legge 269/98. Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art.16 della legge 3/8/1998 n.269. La Legge Italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero

Privacy. Si informa che tutti i dati personali verranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 e che il trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento da parte di Ruta 40 delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico. I dati personali in ogni caso non saranno trasmessi ai terzi e in ogni momento potranno essere cancellati a richiesta del consumatore.

Organizzazione Tecnica:
Ruta 40 S.r.l. - Via San Rocchetto, 16 - 10143 Torino
Licenza nr. 16437/02 del Comune di Torino del 21/08/2002
Polizza di Responsabilità Civile: Filo Diretto Assicurazioni Spa polizza
nr. 1505000408/C



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